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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e in particolare il titolo V in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) e, in particolare, l'articolo 53 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere, favorevole con condizioni, della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 18 settembre 2017;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina in materia di attività extraimpiego occorre procedere ad una revisione complessiva delle relative disposizioni, nell'ottica di una totale rispondenza al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e della coerente attuazione delle norme statali vigenti;


2. Al fine di assicurare ai dipendenti interessati allo svolgimento di attività extraimpiego – ivi compreso il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico, il personale con prestazione lavorativa a tempo parziale ed il personale delle strutture di supporto agli organi di governo – certezza e uniformità di trattamento in ordine alle procedure applicabili in materia di rilascio delle prescritte autorizzazioni, si introducono alcune disposizioni inerenti alla competenza al rilascio delle autorizzazioni medesime, in coerenza con quanto previsto per l'esercizio della funzione disciplinare;


3. Al fine di razionalizzare e semplificare l’individuazione dei limiti complessivi dei compensi che l’amministrazione può autorizzare nell’anno solare, si riconduce alla fonte legislativa tale individuazione, provvedendo a definire limiti percentuali per il personale del comparto e della dirigenza. Nell'ottica della piena rispondenza al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del conseguente carattere di eccezionalità dello svolgimento di attività extraimpiego, si individuano tali limiti in coerenza con il suddetto principio;


4. Nell’ottica di assicurare la piena operatività del principio di utilizzo prioritario delle graduatorie di concorso per l’assunzione di personale a tempo indeterminato anche per le assunzioni di personale a tempo determinato, si introduce la possibilità di scorrere più volte le graduatorie medesime;


5. Alla luce delle recenti modifiche della legislazione statale in materia di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, si ritiene necessario richiamare in modo espresso l’esimente dal principio di gratuità delle prestazioni stabilita dall’Sito esternoarticolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 , per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici della Regione;


6. Di accogliere il parere favorevole condizionato della Commissione regionale per le pari opportunità e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.