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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 7
Graduatorie delle selezioni pubbliche. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 1/2009
1. Il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato sono utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato, anche in via reiterata.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
4 bis. Le graduatorie a tempo determinato sono utilizzate solo in caso di assenza di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in corso di validità ed utilizzabili per il medesimo profilo
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
4 ter. In coerenza con le disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria.
”.
4. Il comma 7 bis dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è abrogato.
5. Il comma 8 dell’articolo 28 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
8. La Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.