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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 26
1. Gli oneri di cui all'articolo 34, comma 5, lettera c), della l.r. 1/2009 , come sostituito dall’articolo 14 della presente legge, sono stimati in euro 1.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione di spesa n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma n. 10 "Risorse umane", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017/2019.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.