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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 24
1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) le parole: “
ed è a tempo pieno
” sono sostituite dalle seguenti: “
, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all’articolo 32 e all’
articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009 .”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.