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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 15
1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 34 bis Limiti dei compensi
1. Tutti gli incarichi extraimpiego conferiti, direttamente o su designazione dell'amministrazione, e autorizzati al personale non dirigente nell’anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo percepito alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Tutti gli incarichi extraimpiego autorizzati ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all’articolo 41 nell’anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 15 per cento del trattamento economico complessivo percepito dagli stessi alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai responsabili delle strutture di supporto agli
organismi politici del Consiglio regionale di cui all’articolo 50, ai quali è attribuito il trattamento economico di cui all’articolo 51, comma 5, e ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri. Al restante personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e delle strutture dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 1.
4. Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
5. Per il personale che, nell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione, abbia avuto un rapporto di lavoro part-time o sia stato collocato in aspettativa o comunque assente per legittima causa, i limiti previsti ai commi 1 e 2 sono determinati con riferimento al trattamento economico lordo in godimento.
6. Tutti i compensi lordi indicati negli atti di autorizzazione e di conferimento dell'anno di riferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.
7. Per gli incarichi extraimpiego a carattere pluriennale le quote annuali del compenso indicate negli atti di autorizzazione e di conferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.
8. La quota di compenso che eccede la somma autorizzata, benché entro i limiti previsti ai commi 1 e 2, è versata all’amministrazione direttamente dal committente o, se già percepita, dal dipendente.
9. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego previsti all’
Sito esternoarticolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.
10. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego indicati all'articolo 34, comma 5, lettera d), concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.