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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 10
1. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
2. Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo è diffidato dal Direttore generale o direttore di assegnazione o, per i dipendenti del Consiglio regionale, dal Segretario Generale, a cessare dalla situazione di incompatibilità entro il termine indicato all’
Sito esternoarticolo 63 del d.p.r. 3/1957
.
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
2 bis. Qualora, nel termine indicato al comma 2, la situazione di incompatibilità non sia cessata, il soggetto che ha provveduto alla diffida ne dà comunicazione al dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di amministrazione del personale, che provvede alla dichiarazione di decadenza.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.