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Legge regionale 27 ottobre 2017, n. 61

Interventi a sostegno dei comuni della Versilia. Modifiche alla l.r. 40/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 ottobre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale



Visti gli articoli 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);


Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017);


Considerato quanto segue:


1. L'articolo 70 novies della l.r. 77/2013 ha previsto interventi a sostegno dei comuni della Versilia e, in particolare, la concessione di un contributo a titolo di anticipazione di euro 5.000.000,00, da restituirsi senza interessi in ventiquattro mesi e dietro presentazione di una polizza fidejussoria di pari importo;


2. L’articolo 2 della l.r. 40/2017 ha determinato il nuovo termine per la restituzione delle somme, previa presentazione di una nuova garanzia fidejussoria, fissandolo al 31 ottobre 2017;


3. Per adempimenti di natura amministrativa, il termine del 31 ottobre 2017 per la presentazione della fideiussione deve essere prorogato al 31 dicembre 2017;


4. Data la prossimità della scadenza da prorogare, la presente legge ha carattere di estrema urgenza e pertanto se ne dispone l'entrata in vigore immediata;


Approva la presente legge


Art. 1
Proroga termini. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 40/2017
1. Al comma 2, lettere a) e b), e al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), le parole: “
31 ottobre 2017
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2017
”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.