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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 23
Partecipazione alle attività ludiche
1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione regionale, promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità, facilita la partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e favorisce l’accessibilità degli stessi ai parchi giochi pubblici, anche mediante la fruizione di giochi inclusivi.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.