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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

CAPO IX
Norme finali e abrogazioni
Art. 28
Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio sulle politiche per le persone con disabilità ed invia al Consiglio regionale una relazione annuale sulle azioni intraprese.
2. Il Consiglio regionale valuta i risultati ottenuti dall’attuazione delle politiche sulla disabilità, anche avvalendosi di enti regionali di ricerca, e dà gli indirizzi per l’azione regionale in materia.
Art. 29
Norma finanziaria
1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 27 è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 190.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte:
a) per gli anni 2018 e 2019 rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" e con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 e 2019;
b) per euro 150.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
d) per euro 20.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020. (1)

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27, ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

2. Dall'applicazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 30
Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità);
b) articoli 50 e 51 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.