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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale;
b) rimuovere e prevenire le condizioni che impediscono alla persona con disabilità il raggiungimento della propria autodeterminazione;
c) favorire la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati all’inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse;
d) regolare l’attività dei soggetti pubblici e privati diretta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriali;
e) assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilità anche mediante lo sviluppo del portale regionale della disabilità.
Art. 2
Linguaggio
1. Nelle leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali sono utilizzati esclusivamente i termini “disabilità” e “persona con disabilità”.
2. Gli enti locali della regione, nell'ambito della loro potestà di autorganizzazione, emanano direttive al fine di conformare i propri atti al principio di cui al comma 1.
Art. 3
Semplificazione delle procedure
1. La Giunta regionale promuove intese con le amministrazioni statali competenti nella materia al fine di sviluppare ulteriori interventi di semplificazione dei procedimenti per l'accesso a prestazioni e benefici da parte delle persone con disabilità.
Art. 4
Attività informativa e di sensibilizzazione
1. La Regione promuove l'attività informativa e di sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilità anche attraverso il portale regionale sulla disabilità in cui confluiscono i dati e le informazioni inerenti alle politiche di cui alla presente legge.
2. Le zone distretto e le società della salute assicurano ai comuni che ne facciano richiesta la conoscenza dei dati in materia di disabilità riguardanti il loro territorio, nel rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati sensibili e in conformità al sistema informativo sociale regionale di cui all’articolo 41 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.