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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 8
Procedura informatica
1. Previe intese con gli enti titolari delle funzioni in materia è predisposta una procedura informatica per la trasmissione in via telematica, con modalità di cooperazione applicativa, dei verbali di accertamento sanitario all'INPS.
2. La procedura informatica di cui al comma 1, avviene nel rispetto delle disposizioni Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali) e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale. La procedura informatica è parte integrante del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui al capo III della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.