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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 24
Partecipazione allo sport
1. La Regione promuove l’accessibilità alle persone con disabilità di impianti sportivi, di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate attività di carattere sportivo e ludico motorio ricreativo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale SportHabile del Comitato italiano paraolimpico (CIP) Toscana, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di ulteriori progetti specifici con le medesime finalità realizzati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).
2. Per assicurare la fruibilità degli impianti sportivi, pubblici e privati, la Regione favorisce la presenza di personale specificamente formato per la pratica sportiva delle persone con disabilità e le attrezzature necessarie per svolgere l'attività sportiva e ludico motoria ricreativa.
3. Gli obiettivi regionali di promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità sono definiti nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale in coerenza con la l.r. 21/2015 .
4. La Regione, d'intesa con il CIP Toscana e con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove il coinvolgimento dei centri SportHabile per l'attività sportiva e ludico motoria ricreativa nella scuola degli alunni con disabilità anche stabilendo specifiche linee guida.
5. Ogni due anni la Giunta regionale, in collaborazione con il CIP Toscana e sentiti gli enti di promozione sportiva, predispone e invia al Consiglio regionale un rapporto sulle iniziative regionali svolte per l'attività sportiva delle persone con disabilità.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.