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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 22
Partecipazione alle attività culturali
1. La Regione promuove misure per consentire alle persone con disabilità di sviluppare le loro potenzialità intellettuali, creative ed artistiche.
2. La Regione promuove la stipula di atti convenzionali con soggetti, pubblici e privati, per l'ingresso agevolato degli accompagnatori delle persone con disabilità nelle manifestazioni culturali in cui è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso.
3. La Regione promuove misure per favorire l'accessibilità e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati presenti nella Regione.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.