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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 15
Eliminazione delle barriere all’accessibilità
1. La Regione disciplina la realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito secondo le esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso percettive, al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attività, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.