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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 13
Progetto riabilitativo individuale
1. La Regione garantisce appropriati percorsi riabilitativi per i bisogni della persona con disabilità, in maniera coordinata e all’interno di programmi indirizzati alla acquisizione o al recupero di competenze finalizzate all’inclusione, alla partecipazione e alla realizzazione della persona.
2. Gli interventi sono individuati nell’ambito del progetto riabilitativo individuale previsto dagli atti di programmazione nazionale e regionale che definisce gli obiettivi funzionali, i tempi e le modalità di attuazione nonché la verifica degli esiti. Le persone con disabilità e chi le rappresenta legalmente partecipano alla definizione degli obiettivi.
3. L’organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione è orientata ad assicurare l’erogazione delle prestazioni prevalentemente nell’ambito del contesto socio-familiare e della comunità di riferimento della persona assistita, in particolare per assicurare la continuità della presa in carico anche nelle fasi di stabilizzazione delle condizioni di disabilità con azioni di supporto all’autogestione.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.