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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 11
Durante e dopo di noi
1. La Regione nel piano sanitario e sociale integrato regionale adotta gli indirizzi per l'erogazione dei finanziamenti dei programmi e degli interventi previsti dalla Sito esternolegge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).
2. La Regione promuove azioni specifiche dirette all'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia delle persone con disabilità anche attraverso sperimentazioni e interventi innovativi da monitorare al fine di valutarne l'efficacia e la riproducibilità sul territorio.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.