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Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59

Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 3
Consulta ittica regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2005
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2005 è sostituito dal seguente:
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta:
a) dal dirigente regionale competente;
b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'articolo 4 ter;
c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale;
d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale;
e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato.
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:
2 bis. Per argomenti di particolare rilievo scientifico il presidente della Consulta, anche su proposta della maggioranza dei componenti della stessa, può richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed università.
".

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.