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Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59

Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 5
Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 7/2005
1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 7/2005 è inserito il seguente:
"
Art. 4 ter - Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005 ), istituisce con deliberazione, presso la competente struttura, l'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche.
2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o essere iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");
b) avere un minimo di trecento soci residenti in Toscana;
c) avere un'articolazione territoriale su almeno tre sedi provinciali in Toscana;
d) avere tra i propri fini statutari la promozione della pesca dilettantistica e la tutela della fauna ittica.
3. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta di iscrizione all’elenco alla competente struttura della Giunta regionale, che la approva entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
4. I requisiti di cui al comma 2 sono verificati dalla competente struttura della Giunta regionale con periodicità annuale e la verifica della perdita di uno o più degli stessi determina la cancellazione dall’elenco delle associazioni.
” .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.