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Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 58

Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);


Considerato che:


1. È necessario integrare le disposizioni relative ai bed and breakfast in forma imprenditoriale, prevedendo, solo per quella tipologia, la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati ed inserendo una disposizione transitoria che consenta agli affittacamere, già legittimati alla somministrazione secondo le norme previgenti, di assumere la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell’articolo 56, comma 2, lettera a) o b), della l.r. 86/2016 ;


2. È necessario modificare la disposizione che riguarda l’obbligo, per le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari, di comunicare periodicamente all’amministrazione le caratteristiche delle strutture medesime anche nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione; è altresì necessario modificare il termine entro il quale la comunicazione delle variazioni deve essere effettuata, in modo che ne sia più funzionale la fruizione da parte dell’amministrazione;


Approva la presente legge


Art. 1
Bed and breakfast. Modifiche all’articolo 56 della l.r. 86/2016
1. Al comma 3 dell’articolo 56 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), dopo le parole: “in forma imprenditoriale” sono inserite le seguenti: “
può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e
”.”
Art. 2
Comunicazione iniziale e periodica. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 86/2016
b) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.
”.
Art. 3
Norme transitorie. Modifiche all’articolo 159 della l.r. 86/2016
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 159 della l.r. 86/2016 è aggiunto il seguente:
1 bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi dell'articolo 55, comma 2, della l.r. 42/2000 , che abbiano assunto o meno la denominazione di bed and breakfast ai sensi della medesima disposizione, qualora intendano continuare l'attività di somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta, provvedono:
a) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a) o b);
b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l'attività in forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA effettuano una comunicazione.
”.
Art. 4
Norma transitoria in materia di sanzioni
1. Il regime sanzionatorio di cui all'articolo 86, comma 1, della l.r. 86/2016 , relativo alla comunicazione da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, non trova applicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione e i relativi procedimenti sanzionatori eventualmente in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviati.
Art. 5
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 86/2016 :
a) i commi 5 e 6 dell’articolo 55;
b) il comma 4 dell’articolo 60.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.