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Legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57

Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 .

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 18 ottobre 2017

Art. 7
Rimborsi
1. Il concessionario può chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone, per l’occupazione e l'utilizzazione dell'acqua, del demanio idrico e delle relative aree.
2. L'istanza di rimborso deve pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data del pagamento.
3. Il concessionario, per le somme indebitamente corrisposte, ha diritto agli interessi calcolati, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 159/2015 , al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce le modalità operative per effettuare i rimborsi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.