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Legge regionale 5 ottobre 2017, n. 55

Disposizioni in materia di tutela dall’amianto. Modifiche alla l.r. 51/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, dell' 11 ottobre 2017

Art. 4
Linee guida. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 51/2013
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 51/2013 è inserito il seguente:
Art. 9 bis Linee guida
1. Nelle more dell’approvazione del piano di cui all’articolo 2, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, linee guida contenenti:
a) un quadro conoscitivo provvisorio, formulato sulla base dei dati raccolti dalle strutture regionali competenti e disponibili alla data di entrata in vigore del presente articolo;
b) i criteri e le priorità delle azioni da sostenere per contenere e ridurre il rischio dalla esposizione all’amianto;
c) i criteri per lo sviluppo degli interventi posti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo;
d) i criteri con i quali gli enti locali attivano servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche, nell’ambito dei contratti di servizio stipulati per la raccolta dei rifiuti oppure ricorrendo a specifiche convenzioni;
e) la gestione di situazioni emergenziali derivanti da eventi di natura straordinaria;
f) gli indirizzi per la gestione uniforme degli esposti.
2. Le linee guida sono approvate entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
3. Le linee guida si applicano dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 sul
Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sino all’entrata in vigore del piano regionale di cui all’articolo 2.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.