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Legge regionale 2 ottobre 2017, n. 54

Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 4 ottobre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;


Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e, in particolare, l’articolo 56 che detta principi generali per la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione degli appalti, che prevede, al paragrafo 2, quale misura di semplificazione per la verifica delle offerte, la possibilità per le stazioni appaltanti di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione amministrativa contenente le dichiarazioni in ordine all’assenza delle cause di esclusione dagli appalti ed il rispetto dei criteri di selezione;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, il comma 7 dell’articolo 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni), l’articolo 36 (Contratti sottosoglia) e l'articolo 51 (Suddivisione in lotti) secondo i quali negli affidamenti degli appalti nei settori ordinari e speciali occorre favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Considerato quanto segue:


1. Le disposizioni del Sito esternod.lgs. 50/2016 sopra richiamate hanno effetto sulla materia disciplinata dalla l.r. 38/2007 e, in particolare, sulle disposizioni che trovano applicazione nei confronti della Regione e degli enti indicati all'articolo 2 della medesima l.r. 38/2007 ;


2. La possibilità per le stazioni appaltanti di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione amministrativa semplifica notevolmente la gestione delle procedure aperte, nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte;


3. Appare utile introdurre tale misura di semplificazione nelle procedure aperte esperite con il criterio del minor prezzo per favorire un maggiore ricorso a procedure aperte e garantire in tal modo la più ampia partecipazione delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di economicità e tempestività;


4. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della presente legge è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Semplificazione della gestione amministrativa delle offerte. Inserimento dell’articolo 35 bis nella l.r. 38/2007
1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è inserito il seguente:
Art. 35 bis - Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte
1. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del
Sito esternod.lgs. 50/2016
. Nel bando di gara sono indicate l’intenzione di avvalersi di tale possibilità e le modalità di verifica, anche a campione mediante sorteggio, dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 80 del d.lgs. 50/2016
o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte di cui all'
Sito esternoarticolo 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016
, la soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell’esito della verifica.
”.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.