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Legge regionale 2 ottobre 2017, n. 54

Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla l.r. 38/2007 .

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 4 ottobre 2017

Art. 1
Semplificazione della gestione amministrativa delle offerte. Inserimento dell’articolo 35 bis nella l.r. 38/2007
1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è inserito il seguente:
Art. 35 bis - Disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte
1. Nelle procedure aperte, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte economiche prima di verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del
Sito esternod.lgs. 50/2016
. Nel bando di gara sono indicate l’intenzione di avvalersi di tale possibilità e le modalità di verifica, anche a campione mediante sorteggio, dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.
2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che debba essere escluso ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 80 del d.lgs. 50/2016
o che non soddisfi i criteri di selezione stabiliti nel bando. Nel caso di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte di cui all'
Sito esternoarticolo 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016
, la soglia di anomalia è ricalcolata sulla base dell’esito della verifica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.