Legge regionale 2 ottobre 2017, n. 54
Disposizioni regionali in materia di contratti pubblici. Modifiche alla l.r. 38/2007 .
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 4 ottobre 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e, in particolare, l’articolo 56 che detta principi generali per la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione degli appalti, che prevede, al paragrafo 2, quale misura di semplificazione per la verifica delle offerte, la possibilità per le stazioni appaltanti di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione amministrativa contenente le dichiarazioni in ordine all’assenza delle cause di esclusione dagli appalti ed il rispetto dei criteri di selezione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare, il comma 7 dell’articolo 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti e concessioni), l’articolo 36 (Contratti sottosoglia) e l'articolo 51 (Suddivisione in lotti) secondo i quali negli affidamenti degli appalti nei settori ordinari e speciali occorre favorire l'accesso alle microimprese, piccole e medie imprese;
Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
Considerato quanto segue:
1. Le disposizioni del d.lgs. 50/2016 sopra richiamate hanno effetto sulla materia disciplinata dalla l.r. 38/2007 e, in particolare, sulle disposizioni che trovano applicazione nei confronti della Regione e degli enti indicati all'articolo 2 della medesima l.r. 38/2007 ;
2. La possibilità per le stazioni appaltanti di aprire prima le offerte economiche e di procedere dopo alla verifica della documentazione amministrativa semplifica notevolmente la gestione delle procedure aperte, nel caso in cui pervenga un numero notevole di offerte;
3. Appare utile introdurre tale misura di semplificazione nelle procedure aperte esperite con il criterio del minor prezzo per favorire un maggiore ricorso a procedure aperte e garantire in tal modo la più ampia partecipazione delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di economicità e tempestività;
4. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della presente legge è necessario disporre l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.