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Legge regionale 29 settembre 2017, n. 53

Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 2 ottobre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti l’articolo 3 , comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione

civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Considerato quanto segue:


1. Nei giorni 9 e 10 settembre 2017 si sono verificati eventi meteorologici intensi che hanno interessato i territori dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti, causando eventi di piena significativi sul reticolo minore, con gravi disagi alla popolazione e danni al sistema delle infrastrutture pubbliche;


2. Nel Comune di Livorno, per effetto di tali eventi, sono decedute otto persone;


3. In conseguenza degli eventi sopracitati il Presidente della Giunta regionale con decreto 1 settembre 2017, n. 137, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 ;


4. Il Consiglio dei ministri, con delibera del 15 settembre 2017, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale nei territori dei tre comuni, ai sensi dell’articolo 5 della Sito esternol.225/1992 , stanziando 15,5 milioni di euro per i primi interventi urgenti di protezione civile in quei territori;


5. Il Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 482 del 20 settembre 2017, ha nominato il Presidente della Regione Toscana Commissario delegato;


6. La situazione di grave rischio che si è venuta a creare rende indispensabile un rafforzamento dell’azione immediata, per scongiurare ulteriori aggravamenti e il persistere degli attuali pericoli per l’incolumità pubblica;


7. È conseguentemente necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per potenziare gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni ed alla messa in sicurezza, che può essere trasferito nella contabilità speciale che sarà aperta a favore del Commissario delegato per il finanziamento del piano degli interventi;


8. Gli eventi alluvionali hanno provocato altresì notevoli danni alla popolazione dei comuni colpiti, causando anche la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita;


9. L’ambito territoriale colpito dagli eventi calamitosi è caratterizzato da rilevanti criticità sul piano produttivo e occupazionale, tanto da essere qualificato area di crisi industriale complessa ai fini del ricorso al regime di aiuto di cui al Sito esternodecreto-legge 10 aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 maggio 1989, n. 181 ;


10. Le attività di ricognizione dei fabbisogni finanziari necessari per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio pubblico, dal patrimonio privato e dalle attività produttive devono essere svolte con estrema celerità, per poter richiedere tempestivamente l’accesso ad un ulteriore stanziamento di risorse finanziarie statali;


11. Appare pertanto necessario che la Regione, che dispone di strutture territoriali adeguate alla funzione, provveda direttamente alla ricognizione e utilizzi, per quanto concerne le attività produttive, il qualificato supporto offerto dalla Camera di Commercio Maremma e Tirreno – Sede di Livorno con nota prot.n.0015037/U;


12. Appare altresì necessario un intervento legislativo immediato che disponga l’erogazione di contributi forfettari alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni essenziali, al fine di consentire un immediato avvio del ritorno alle normali condizioni di vita;


12 bis. In sede di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino, alcune associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private hanno segnalato danni anche rilevanti. In ragione degli scopi di pubblico interesse e di rilievo sociale che esse perseguono, si ritiene di riconoscere un contributo straordinario in loro favore, al fine di assicurare un rapido ritorno alle normali attività; (1)

Punto inserito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 27.



12 ter. Nell'ambito degli interventi regionali di sostegno alla ricostruzione è necessario supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l’erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero, come già fatto per le imprese extra agricole; (1)

Punto inserito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 27.



13. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle sue disposizioni occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
Intervento finanziario straordinario per il superamento dell’emergenza
1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito i Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, è autorizzata la spesa di euro 37.000.000,00 (2)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 28.

per l’anno 2017 ed euro 21.900.000,00 (11)

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 14.

per l’anno 2018 (8)

Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 6.

per la realizzazione di interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma urgenza, dei territori interessati dagli eventi, nonché di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 20 settembre 2017, n. 482 (Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nei territori dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti, in provincia di Livorno).
Art. 2
Ricognizione dei fabbisogni finanziari
1. La Regione provvede, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché dei danni subiti dal patrimonio edilizio privato e dalle attività economiche e produttive, sotto il coordinamento del Commissario Delegato e nel rispetto delle procedure di cui alla OCDPC 482/2017.
2. Nella ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive la Regione si avvale del supporto offerto dalla Camera di Commercio Maremma e Tirreno – Sede di Livorno, ai fini della diffusione dell’informazione, della consulenza alle imprese e della ricezione delle schede di ricognizione dei danni subiti.
Art. 3
Contributi sociali in favore della popolazione dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti, la Regione interviene, nei limiti della spesa massima di euro 3.000.000,00 (3)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 29.

con un contributo sociale forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime esigenze urgenti e immediate necessarie per far fronte alla privazione dei beni di prima necessità perduti a causa degli eventi medesimi.
2. Hanno titolo al contributo sociale le persone fisiche, con abitazione abituale e stabile nei comuni di cui al comma 1, che per effetto degli eventi hanno subito gravi danni all’abitazione stessa con esclusione delle pertinenze, ai beni mobili in questa contenuti, nonché alle autovetture, motoveicoli e ciclomotori adibiti ad uso privato.
3. Il limite massimo del contributo sociale è fissato:
a) in euro 8.000,00 per nucleo familiare avente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 20.000,00;
b) in euro 5.000,00 per nucleo familiare avente indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00.
4. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di determinazione, assegnazione ed erogazione del contributo sociale di cui al presente articolo.
5. Il contributo sociale erogato in attuazione del presente articolo non rileva ai fini del calcolo dei limiti di ulteriori, eventuali contributi da erogare con diretto riferimento all’importo dei danni subiti, ivi compresa l’autonoma sistemazione, che siano attivati per effetto di provvedimenti nazionali.
Art. 3 bis
Contributi straordinari ad altri soggetti privati danneggiati (4)

Articolo inserito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 30.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 8.000,00 in favore dei soggetti privati diversi dalle persone fisiche, non esercenti attività d’impresa se non in via accessoria e strumentale, che hanno segnalato danni nell'ambito della procedura di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della l. 225/1992.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di determinazione, assegnazione ed erogazione del contributo straordinario di cui al presente articolo.
Art. 3 ter
Microcredito per imprese agricole e della pesca di Livorno e Pisa (5)

Articolo inserito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 31.

1. Al fine di favorire la ripresa delle imprese agricole e della pesca danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del 9 e 10 settembre 2017, è attivata una misura di intervento di microcredito per le imprese agricole e della pesca toscane colpite da calamità. I prestiti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Possono accedere alla misura le microimprese, piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, costituite nella forma di ditte individuali o di società, operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca.
3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 20.000,00, a tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione della durata massima di centoventi mesi, con preammortamento non superiore ai ventiquattro mesi.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, detta le modalità operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 1, pari a euro 37.000.000,00 per l’anno 2017 e euro 21.900.000,00 (12)

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 15.

per l’anno 2018, si fa fronte:
per euro 37.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017;
per euro 1.900.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.(9)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 7.

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, euro 20.000.000,00;
- in aumento, Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, euro 20.000.000,00.
3. Agli oneri di cui all’articolo 3, pari ad euro 3.000.000,00 (6)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 32.

per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017.
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 8.000.000,00;
- in aumento, Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 8.000.000,00.
4 bis. Agli oneri di cui all’articolo 3 bis, pari ad euro 176.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017. (7)

Comma aggiunto con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 32.

4 ter. Agli oneri di cui all’articolo 3 ter, pari ad euro 2.000.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017. (7)

Comma aggiunto con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 32.

Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.