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Legge regionale 29 settembre 2017, n. 53

Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 2 ottobre 2017

Art. 1
Intervento finanziario straordinario per il superamento dell’emergenza
1. Al fine di fronteggiare la situazione di grave emergenza e di rischio per la pubblica incolumità conseguente agli eventi meteorologici intensi che hanno colpito i Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, è autorizzata la spesa di euro 37.000.000,00 (2)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 28.

per l’anno 2017 ed euro 21.900.000,00 (11)

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 14.

per l’anno 2018 (8)

Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 6.

per la realizzazione di interventi pubblici urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, anche in termini di somma urgenza, dei territori interessati dagli eventi, nonché di interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 20 settembre 2017, n. 482 (Primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nei territori dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti, in provincia di Livorno).

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 32 .

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 14 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.