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Legge regionale 29 settembre 2017, n. 53

Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalvetti.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 2 ottobre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti l’articolo 3 , comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione

civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Considerato quanto segue:


1. Nei giorni 9 e 10 settembre 2017 si sono verificati eventi meteorologici intensi che hanno interessato i territori dei Comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti, causando eventi di piena significativi sul reticolo minore, con gravi disagi alla popolazione e danni al sistema delle infrastrutture pubbliche;


2. Nel Comune di Livorno, per effetto di tali eventi, sono decedute otto persone;


3. In conseguenza degli eventi sopracitati il Presidente della Giunta regionale con decreto 1 settembre 2017, n. 137, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 ;


4. Il Consiglio dei ministri, con delibera del 15 settembre 2017, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale nei territori dei tre comuni, ai sensi dell’articolo 5 della Sito esternol.225/1992 , stanziando 15,5 milioni di euro per i primi interventi urgenti di protezione civile in quei territori;


5. Il Capo Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 482 del 20 settembre 2017, ha nominato il Presidente della Regione Toscana Commissario delegato;


6. La situazione di grave rischio che si è venuta a creare rende indispensabile un rafforzamento dell’azione immediata, per scongiurare ulteriori aggravamenti e il persistere degli attuali pericoli per l’incolumità pubblica;


7. È conseguentemente necessario provvedere ad uno stanziamento finanziario straordinario per potenziare gli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni ed alla messa in sicurezza, che può essere trasferito nella contabilità speciale che sarà aperta a favore del Commissario delegato per il finanziamento del piano degli interventi;


8. Gli eventi alluvionali hanno provocato altresì notevoli danni alla popolazione dei comuni colpiti, causando anche la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita;


9. L’ambito territoriale colpito dagli eventi calamitosi è caratterizzato da rilevanti criticità sul piano produttivo e occupazionale, tanto da essere qualificato area di crisi industriale complessa ai fini del ricorso al regime di aiuto di cui al Sito esternodecreto-legge 10 aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 maggio 1989, n. 181 ;


10. Le attività di ricognizione dei fabbisogni finanziari necessari per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio pubblico, dal patrimonio privato e dalle attività produttive devono essere svolte con estrema celerità, per poter richiedere tempestivamente l’accesso ad un ulteriore stanziamento di risorse finanziarie statali;


11. Appare pertanto necessario che la Regione, che dispone di strutture territoriali adeguate alla funzione, provveda direttamente alla ricognizione e utilizzi, per quanto concerne le attività produttive, il qualificato supporto offerto dalla Camera di Commercio Maremma e Tirreno – Sede di Livorno con nota prot.n.0015037/U;


12. Appare altresì necessario un intervento legislativo immediato che disponga l’erogazione di contributi forfettari alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni essenziali, al fine di consentire un immediato avvio del ritorno alle normali condizioni di vita;


12 bis. In sede di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino, alcune associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private hanno segnalato danni anche rilevanti. In ragione degli scopi di pubblico interesse e di rilievo sociale che esse perseguono, si ritiene di riconoscere un contributo straordinario in loro favore, al fine di assicurare un rapido ritorno alle normali attività; (1)

Punto inserito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 27.



12 ter. Nell'ambito degli interventi regionali di sostegno alla ricostruzione è necessario supportare le imprese agricole e della pesca delle due province interessate tramite l’erogazione di finanziamenti di microcredito a tasso zero, come già fatto per le imprese extra agricole; (1)

Punto inserito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 27.



13. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle sue disposizioni occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 29 .

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 14 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 15 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.