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Legge regionale 29 settembre 2017, n. 51

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alla l.r. 86/2014 ed alla l.r. 82/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 2 ottobre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);


Considerato quanto segue:


1. In relazione alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017 – 2019 è necessario dare copertura legislativa ad alcuni dei movimenti contabili con tale variazione effettuati, modificando conseguentemente precedenti leggi finanziarie regionali;


2. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore del porto di Piombino e della Darsena Europa nel porto di Livorno;


3. Al fine di consentire l’immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036
” sono sostituite dalle seguenti: "
per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 la parola: “
2036
” è sostituita dalla seguente: “
2037
”.
Art. 2
Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “
per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2036
” sono sostituite dalle seguenti: “
per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.
”.
3. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 la parola: “
2036
” è sostituita dalla seguente: “
2037
”.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.