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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Linguaggio
Art. 3 - Semplificazione delle procedure
Art. 4 - Attività informativa e di sensibilizzazione
chudere cartella CAPO II - Accertamento sanitario della disabilità
Art. 5 - Procedura di accertamento sanitario della disabilità
Art. 6 - Commissione unica di accertamento
Art. 7 - Termini dell'accertamento
Art. 8 - Procedura informatica
chudere cartella CAPO III - Progetti per le persone con disabilità
Art. 9 - Progetto di vita
Art. 10 - Vita indipendente
Art. 11 - Durante e dopo di noi
Art. 12 - Accesso ai percorsi clinico-assistenziali
Art. 13 - Progetto riabilitativo individuale
Art. 14 - Assistenza protesica
chudere cartella CAPO IV - Accessibilità
Art. 15 - Eliminazione delle barriere all’accessibilità
chudere cartella CAPO V - Mobilità
Art. 16 - Mobilità individuale
Art. 17 - Preavviso
Art. 18 - Trasporto sociale
chudere cartella CAPO VI - Disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro
Art. 19 - Diritto all’educazione e all’istruzione
Art. 20 - Diritto alla formazione
Art. 21 - Diritto al lavoro
chudere cartella CAPO VII - Partecipazione alla cultura e allo sport
Art. 22 - Partecipazione alle attività culturali
Art. 23 - Partecipazione alle attività ludiche
Art. 24 - Partecipazione allo sport
chudere cartella CAPO VIII - Organismi per la partecipazione
Art. 25 - Forum delle associazioni delle persone con disabilità
Art. 26 - Consulta regionale per la disabilità
Art. 27 - Centro regionale per l'accessibilità
chudere cartella CAPO IX - Norme finali e abrogazioni
Art. 28 - Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
Art. 29 - Norma finanziaria
Art. 30 - Abrogazioni

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.