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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

CAPO VI
Disposizioni in materia di istruzione formazione e lavoro
Art. 19
Diritto all’educazione e all’istruzione
1. La Regione favorisce l’inclusione dei bambini e degli alunni con disabilità all’interno del contesto educativo e scolastico attraverso attività educative e formative che valorizzano le competenze individuali per sviluppare la socializzazione e la condivisione di esperienze di gruppo e per favorire l’accesso alle informazioni.
2. La Regione promuove la realizzazione di azioni di sistema per favorire:
a) l'inclusione delle persone con disabilità nei percorsi educativi e scolastici, ivi compresi i servizi di supporto allo studio domiciliare e ospedaliero a garanzia della continuità dell’inclusione scolastica;
b) la piena attuazione di quanto previsto dalla Sito esternolegge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in tema di disabilità, con particolare riferimento all’orientamento e all’alternanza scuola-lavoro;
c) la realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti e operatori delle scuole sul tema della valorizzazione e dello sviluppo delle diverse abilità.
3. La Regione promuove la stipula di appositi accordi con le università degli studi al fine di favorire la frequenza dei corsi da parte degli studenti con disabilità.
Art. 20
Diritto alla formazione
1. La Regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), un’offerta di percorsi formativi volta a favorire l’inclusione degli studenti con disabilità, tenuto conto delle esigenze specifiche degli stessi.
2. La Regione nel quadro di cui al comma 1, promuove l’attivazione di progetti di formazione specifica per le persone con disabilità finalizzati a favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.
3. La Regione promuove, nell’ambito dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 14 della l.r. 32/2002 , la qualificazione di figure professionali con competenze nell'affiancamento dell’alunno con disabilità nei diversi ordini di scuole, al fine di sostenerne e svilupparne l’autonomia personale e facilitarne l’inclusione all’interno della classe e del più ampio contesto scolastico.
Art. 21
Diritto al lavoro
1. La Regione promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro territoriali attraverso la partecipazione delle associazioni più rappresentative a livello regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 96 e 112 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
2. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla Sito esternolegge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità sostenendo interventi rivolti all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse, secondo quanto previsto dal titolo II, capo II, della l.r. 32/2002 .
3. Per il conseguimento del fine di cui al comma 2, la Regione favorisce:
a) la cultura dell'integrazione, coordinando le azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale secondo percorsi personalizzati in relazione alla situazione della persona con disabilità e al progetto di vita di cui all’articolo 9, comma 1;
b) il coinvolgimento e l'azione sinergica dei centri per l’impiego con i datori di lavoro e le cooperative sociali, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di garantire una partecipazione ampia e condivisa alle politiche e agli interventi, sostenendo anche azioni di sensibilizzazione nei confronti del mondo datoriale.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.