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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 21
Diritto al lavoro
1. La Regione promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro territoriali attraverso la partecipazione delle associazioni più rappresentative a livello regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 96 e 112 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).
2. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla Sito esternolegge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità sostenendo interventi rivolti all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse, secondo quanto previsto dal titolo II, capo II, della l.r. 32/2002 .
3. Per il conseguimento del fine di cui al comma 2, la Regione favorisce:
a) la cultura dell'integrazione, coordinando le azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale secondo percorsi personalizzati in relazione alla situazione della persona con disabilità e al progetto di vita di cui all’articolo 9, comma 1;
b) il coinvolgimento e l'azione sinergica dei centri per l’impiego con i datori di lavoro e le cooperative sociali, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di garantire una partecipazione ampia e condivisa alle politiche e agli interventi, sostenendo anche azioni di sensibilizzazione nei confronti del mondo datoriale.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.