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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 20
Diritto alla formazione
1. La Regione promuove, nell’ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), un’offerta di percorsi formativi volta a favorire l’inclusione degli studenti con disabilità, tenuto conto delle esigenze specifiche degli stessi.
2. La Regione nel quadro di cui al comma 1, promuove l’attivazione di progetti di formazione specifica per le persone con disabilità finalizzati a favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.
3. La Regione promuove, nell’ambito dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 14 della l.r. 32/2002 , la qualificazione di figure professionali con competenze nell'affiancamento dell’alunno con disabilità nei diversi ordini di scuole, al fine di sostenerne e svilupparne l’autonomia personale e facilitarne l’inclusione all’interno della classe e del più ampio contesto scolastico.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.