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Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60

Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017

Art. 19
Diritto all’educazione e all’istruzione
1. La Regione favorisce l’inclusione dei bambini e degli alunni con disabilità all’interno del contesto educativo e scolastico attraverso attività educative e formative che valorizzano le competenze individuali per sviluppare la socializzazione e la condivisione di esperienze di gruppo e per favorire l’accesso alle informazioni.
2. La Regione promuove la realizzazione di azioni di sistema per favorire:
a) l'inclusione delle persone con disabilità nei percorsi educativi e scolastici, ivi compresi i servizi di supporto allo studio domiciliare e ospedaliero a garanzia della continuità dell’inclusione scolastica;
b) la piena attuazione di quanto previsto dalla Sito esternolegge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in tema di disabilità, con particolare riferimento all’orientamento e all’alternanza scuola-lavoro;
c) la realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti e operatori delle scuole sul tema della valorizzazione e dello sviluppo delle diverse abilità.
3. La Regione promuove la stipula di appositi accordi con le università degli studi al fine di favorire la frequenza dei corsi da parte degli studenti con disabilità.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 61, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.