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Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009 , 59/2009 , 55/2011 , 77/2013 , 86/2014 , 82/2015 , 89/2016 e 16/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 4 agosto 2017

Art. 25
Polo economia circolare della costa toscana
1. In attuazione del piano strategico della costa la Giunta regionale, nell'ambito del progetto regionale n. 13 (Contrasto ai cambiamenti climatici ed economia circolare) del programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 – 2020, approvato con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47, predispone uno studio di fattibilità per promuovere lo sviluppo di uno o più poli industriali e tecnologici costieri dell'economia circolare, che favoriscano l'utilizzazione e il riuso a fini produttivi, il recupero dei rifiuti e il riciclo della materia dei rifiuti industriali e civili, nonché degli scarti delle lavorazioni industriali.
2. Per la realizzazione dello studio di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 (4)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 25.

per l'anno 2017, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017.

Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 25.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.