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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017

Art. 53
Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), dopo la parola: “
7
” sono inserite le seguenti: “
7 bis,
”.
2. Nell’alinea del comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 le parole: “
Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014 , non necessitano
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014 , e fermo restando la preventiva comunicazione asseverata di cui al comma 4 dello stesso articolo 136, non necessita
”.
3. Nell’alinea del comma 6 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 le parole: “
Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014 , non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014 ,
”.
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 , è inserito il seguente:
7 bis. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014 , l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.
”.
5. Il comma 10 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 è sostituito dal seguente:
10. Per finalità di monitoraggio energetico, in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.