Art. 42
Raccordo normativo. Modifiche all'articolo 221 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 221 della l.r. 65/2014 la parola: “
certificazione
” è sostituita dalle seguenti: “
attestazione asseverata
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.