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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere i), m), n), o), v), e z), e l'articolo 69 dello Statuto regionale;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, silenzio-assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 );


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 luglio 2017;


Considerato che:


1. È necessario adeguare la l.r. 65/2014 alla recente normativa statale che ha introdotto disposizioni in ordine alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia;


2. In particolare, è necessario adeguare la l.r. 65/2014 alle modifiche introdotte dal d.lgs. 126/2016 in ordine alla concentrazione dei regimi amministrativi, con particolare riferimento alla convocazione della conferenza di servizi;


3. È altresì necessario adeguare la medesima l.r. 65/2014 alle modifiche introdotte dal Sito esternod.lgs. 127/2016 con riferimento al riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi;


4. È necessario adeguare la l.r. 65/2014 alle modifiche introdotte dal Sito esternod.lgs. 222/2016 che ha modificato il Sito esternod.p.r. 380/2001 con l’intento di semplificare i regimi amministrativi in materia edilizia;


5. In forza di quanto stabilito nell’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 222/2016 , è necessario mantenere i regimi amministrativi maggiormente semplificati rispetto a quelli statali, qualora già previsti dalla l.r. 65/2014 , relativamente ai titoli abilitativi edilizi e comunque rispettosi dei principi previsti dal legislatore statale;


6. In forza di quanto evidenziato al punto 5, è necessario che la l.r. 65/2014 , preveda la possibilità che le fattispecie di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001 , siano realizzabili anche attraverso segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in alternativa rispetto al permesso di costruire, fermo restando che per “interventi di nuova costruzione” si intendono gli interventi di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), d), e), i), l), ed m);


7. In particolare, la normativa statale ha provveduto ad una precisa individuazione delle attività di edilizia libera e delle attività realizzabili mediante SCIA, prevedendo una clausola residuale per le attività oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);


8. L’applicazione delle norme contenute nella l.r. 65/2014 , relativamente ai procedimenti di formazione del piano strutturale, del piano strutturale intercomunale e del piano operativo, ha evidenziato la necessità di prolungare i termini massimi decorrenti dall’avvio del procedimento;


9. Il regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V e la deliberazione ad esso correlata, che approva le tabelle di raccolta dei dati contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, di cui all’articolo 106 della l.r. 65/2014 , disciplinano in modo organico il dimensionamento di detti strumenti, definendo altresì la tipologia di interventi che concorrono alla sua quantificazione; è pertanto opportuno eliminare la specifica disposizione contenuta nell'articolo 95, comma 8 bis, della stessa l.r. 65/2014 , concernente gli interventi finalizzati al rialzamento dei sottotetti o alla realizzazione di servizi igienici;


10. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità risulta notevolmente semplificato rispetto alla disciplina dettata dalla normativa statale precedente;


11. Si ritiene pertanto opportuno, sempre nell’ottica della semplificazione dei procedimenti attuata dalla normativa statale, e nella considerazione che i termini per la conclusione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è dimezzato in sessanta giorni, stabilire anche nella normativa regionale, per le opere e gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, la non obbligatorietà dell’acquisizione del parere della commissione per il paesaggio;


12. È necessario migliorare il coordinamento delle disposizioni della l.r. 65/2014 e della l.r. 68/2011 per quanto riguarda l’esercizio associato delle funzioni dei comuni relative alla materia paesaggistica, al fine di favorire ed incentivare tale esercizio associato;


13. Con riferimento alla disciplina dei regimi amministrativi degli impianti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia, si ritiene opportuno ricondurre interamente tale disciplina nell’ambito della l.r. 39/2005 , comprendendo nella medesima legge regionale di settore anche gli interventi presenti nella vigente l.r. 65/2014 ;


14. Relativamente alla disciplina transitoria, in ragione delle molteplici richieste di interpretazioni, è necessario apportare modifiche agli articoli 222 e 228 della l.r. 65/2014 , al fine di chiarire la corretta casistica in cui tali disposizioni trovano applicazione;


15. Si rende inoltre necessario chiarire la casistica del regime transitorio nel quale ricadono i comuni che avevano il piano strutturale e il regolamento urbanistico vigente al momento di entrata in vigore della l.r. 65/2014 , fissando anche per questi casi le specifiche salvaguardie, in linea con quanto disposto negli articoli successivi per tutti gli altri casi del regime transitorio;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.