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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Art. 53
Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 39/2005
1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), dopo la parola: “
7
” sono inserite le seguenti: “
7 bis,
”.
2. Nell’alinea del comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 39/2005 le parole: “
Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014 , non necessitano
” sono sostituite dalle seguenti: “
Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014 , e fermo restando la preventiva comunicazione asseverata di cui al comma 4 dello stesso articolo 136, non necessita
”.
3. Nell’alinea del comma 6 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 le parole: “
Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 136, comma 2, lettera a), e comma 4, della l.r. 65/2014 , non necessitano di titolo abilitativo, anche ai sensi della presente legge,
” sono sostituite dalle seguenti: “
Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014 ,
”.
4. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 , è inserito il seguente:
7 bis. Non necessita di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e della l.r. 65/2014 , l’installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 chilowatt.
”.
5. Il comma 10 dell'articolo 17 della l.r.39/2005 è sostituito dal seguente:
10. Per finalità di monitoraggio energetico, in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 9, l'interessato provvede a dare preventiva comunicazione al comune.
”.
Art. 54
Adeguamento dei riferimenti normativi. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 39/2005
1. Al comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 39/2005 le parole: “
articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 17, commi 2, 3, 4, 6, 9 e 12
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.