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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017

Art. 52
Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni. Inserimento dell’articolo 249 bis nella l.r. 65/2014
1. Dopo l’articolo 249 della l.r. 65/2014 , è inserito il seguente:
Art. 249 bis Disposizioni transitorie in caso di nomina di commissione per il paesaggio in forma associata. Decadenza delle commissioni dei singoli comuni
1. In caso di commissioni per il paesaggio di cui all’articolo 153 istituite in forma associata, l’ente
locale provvede alla nomina dei componenti entro centoventi giorni dalla data di decorrenza dell’esercizio associato.
2. Fino alla nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio istituite in forma associata ai sensi del comma 1, continuano ad operare le singole commissioni comunali precedentemente nominate dai comuni per i territori di competenza. Dalla data di nomina dei membri della commissione per il paesaggio in forma associata paesaggistica associata cessano di operare le singole commissioni dei comuni; i rispettivi componenti decadono a tale data.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.