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Legge regionale 8 settembre 2017, n. 50

Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014 , 39/2005 e 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 15 settembre 2017

Art. 20
Adeguamento alle disposizioni della sopravvenuta disciplina statale. Modifiche all'articolo 147 della l.r. 65/2014
1. La rubrica dell’articolo 147 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “
Istanza di acquisizione degli atti di assenso, differimento dell’inizio lavori nella SCIA e nella CILA
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 147 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all’articolo 134, comma 2, e all’articolo 135, l’interessato richiede allo sportello unico di acquisire tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio. Tale istanza può essere presentata contestualmente alla SCIA. Ai fini dell'acquisizione di tali atti, lo sportello unico convoca una conferenza di servizi ai sensi Sito esternodel capo IV della l. 241/1990 , fatto salvo quanto disposto dal Codice e dal Sito esternod.p.r. n. 31/2017
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 147 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2. In caso di presentazione contestuale della SCIA e dell’istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell’esito positivo della conferenza di servizi di cui al comma 1. In caso di esito negativo di tale conferenza, la SCIA è priva di effetti. Restano fermi i poteri di vigilanza di cui all’articolo 146.
”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 147 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla CILA di cui all'articolo 136, comma 4, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.