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Legge regionale 2 agosto 2017, n. 42

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 9 agosto 2017

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, a norma dell’articolo 10, comma 16 ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”), dispone sulla successione, in favore della Regione Toscana, nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca.
2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro nei beni e per la regolazione dei rapporti, conseguenti alla successione di cui al comma 1 e alla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 ), e per la conclusione del processo di riordino.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.