Menù di navigazione

Legge regionale 2 agosto 2017, n. 42

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 9 agosto 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto il titolo V, Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);


Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 );


Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio;


Considerato quanto segue:


1. Il processo di riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2015 , con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, mediante gli accordi organizzativi previsti dall’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015 , ovvero, in mancanza, della disciplina prevista dal comma 16 ter dell’articolo medesimo. Gli accordi sono stati recepiti, per la parte relativa ai beni immobili e ai rapporti onerosi, con l.r. 16/2017 , relativamente alla Città metropolitana di Firenze e alle Province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, residuando quindi da disciplinare la successione nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca;


2. Per la Provincia di Lucca, la Giunta regionale, in assenza dell’intesa tecnica di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2017 , ha dovuto procedere ai sensi dell’articolo 10, comma 16 ter, della stessa l.r. 22/2017 , approvando la deliberazione 3 aprile 2017, n. 326 di proposta dell’accordo, a cui non ha fatto seguito la trasmissione di alcun elemento di valutazione entro il termine di quindici giorni previsto dalla legge;


3. È opportuno comunque riprodurre, anche per la Provincia di Lucca, la disciplina sostanziale già dettata dalla l.r. 16/2017 , con gli adeguamenti del caso;


4. Con la definizione della successione per la Provincia di Lucca, a conclusione del processo legislativo di riordino delle funzioni provinciali, è opportuno operare alcuni interventi normativi, che riguardano il completamento della successione di tutti gli enti locali interessati al riordino, in particolare per chiarire, con disposizione interpretativa, l’esclusione dal riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 163, comma 3, lettere a) e b), Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ); per consentire il più agevole trasferimento di beni mobili, la realizzazione di opere che restano nella competenza degli enti locali, la gestione dei contributi regionali ai comuni capoluoghi e alle unioni, la definizione dei rapporti tra le province, i comuni e le unioni nel caso di mancata stipulazione degli accordi che li riguardano; è altresì opportuno disporre per l’eventuale trasferimento di personale aggiuntivo, nei limiti assunzionali previsti dalla l.r. 70/2015 , nel caso in cui emergano ulteriori effettive esigenze organizzative della Regione per lo svolgimento delle funzioni trasferite;


5. In considerazione dell’urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti, è opportuno disporre l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana,;


Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, a norma dell’articolo 10, comma 16 ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”), dispone sulla successione, in favore della Regione Toscana, nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca.
2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro nei beni e per la regolazione dei rapporti, conseguenti alla successione di cui al comma 1 e alla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 ), e per la conclusione del processo di riordino.
CAPO II
Successione nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca
Art. 2
Disposizioni sulla successione nella proprietà di beni immobili e sulla regolazione di rapporti su beni immobili
1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni immobili della Provincia di Lucca secondo quanto previsto dall’allegato A della presente legge. Detti beni sono trasferiti a titolo gratuito alla Regione Toscana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le diverse decorrenze stabilite espressamente dall’allegato medesimo. Resta fermo l’immediato utilizzo dei beni che risultano già in uso dalla Regione.
2. Costituisce titolo per la trascrizione dei beni immobili di cui all’allegato A, il provvedimento amministrativo della Regione che approva il verbale di consegna sottoscritto dalla Provincia di Lucca e dall’ufficio regionale competente in materia di patrimonio.
3. Non si procede alla trascrizione del bene immobile trasferito alla Regione se, a causa del mancato completamento di precedenti procedure di pubblicità immobiliare, esso risulta ancora intestato alla Regione.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data della trascrizione della proprietà del bene immobile in capo alla Regione, la Provincia di Lucca continua a gestire il bene medesimo e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015 .
5. La Regione Toscana e la Provincia di Lucca provvedono alla stipulazione degli atti di cessione in uso per funzioni a titolo gratuito degli immobili indicati nell’allegato A, con le specifiche ivi previste per singoli immobili. L’atto di cessione in uso per funzioni è corredato di planimetrie e regolamenti condominiali ove esistenti. Fermo restando l’immediato utilizzo dei beni già in uso dalla Regione, fino all'adozione degli atti di cessione in uso, la Provincia di Lucca continua a gestire il bene immobile oggetto di cessione e la Regione provvede, per detto periodo, al rimborso delle spese con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 quater, della l.r. 22/2015 .
6. L’allegato A indica la regolazione del rapporto con la Provincia di Lucca per l’utilizzo, fino a diversa collocazione logistica del personale regionale, di immobile che resta in locazione alla provincia medesima.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si risolvono ad ogni effetto i rapporti derivanti dagli atti con i quali risultano assegnati ad uso abitativo i caselli idraulici di cui all’allegato A. Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, commi da 2 a 4, della l.r. 16/2017 ; il riferimento agli allegati alla suddetta l.r. 16/2017 si intende riferito anche all’allegato A alla presente legge.
8. Ai beni immobili che non rientrano tra quelli trasferiti ai sensi dell’allegato A si applicano le disposizioni dell’articolo 11, comma 2, della l.r. 16/2017 . La cessazione dei vincoli è subordinata alla stipulazione, salvo rinuncia della Regione, di tutti gli atti di cessione in uso per funzioni previsti nell’allegato medesimo.
9. Per il trasferimento dei canali irrigui della Provincia di Lucca si provvede ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 16/2017 .
Art. 3
Subentro nella proprietà di beni mobili
1. La Regione Toscana subentra nella proprietà dei beni mobili, di cui agli allegati B e C, dalla data stabilita nella parte terza dell’allegato A.
2. I beni mobili sono acquisiti al patrimonio regionale con la sottoscrizione del verbale di consegna. Se alla data del verbale di consegna un bene mobile risulta effettivamente mancante o non più funzionante o non funzionale alle esigenze della Regione, il bene non è trasferito e resta nella proprietà della Provincia di Lucca, ancorché contenuto negli elenchi ricognitivi degli allegati B e C.
3. Se, al momento del trasferimento della proprietà di un casello idraulico, risultano collocati nel casello medesimo beni mobili ulteriori rispetto a quelli già contenuti nell’allegato B, al trasferimento alla Regione della proprietà a titolo gratuito di detti beni mobili si provvede direttamente con verbale di consegna.
4. Il carico dei beni mobili da parte della Regione Toscana e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente locale sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.
Art. 4
Successione nei rapporti
1. La Regione Toscana succede nei rapporti attivi e passivi, connessi alle funzioni trasferite, come specificamente indicati nell’allegato A, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La Provincia di Lucca resta titolare dei rapporti che, quantunque relativi alle funzioni trasferite alla Regione, non risultano trasferiti ai sensi della presente legge e dell’articolo 11 bis della l.r. 22/2015 , fino all'estinzione dei rapporti medesimi.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 è stimata la spesa di euro 212.550,00 per l’anno 2017 e di euro 211.350,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte per l’importo di euro 187.550,00 relativamente all’anno 2017 e di euro 186.350,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e per l’importo di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti” del vigente bilancio di previsione finanziario 2017-2019.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
CAPO III
Disposizioni per la conclusione del processo di riordino
Art. 7
Beni mobili
1. Se alla data del verbale di consegna dei beni mobili di cui agli allegati B e C alla presente legge e agli allegati alle deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10, commi 1, 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015 , risultano ulteriori beni mobili da trasferire, al trasferimento della proprietà di detti beni alla Regione a titolo gratuito si provvede direttamente con il verbale di consegna.
Art. 8
Norma di interpretazione autentica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
2 ter. In via di interpretazione autentica, dalle funzioni di caccia e pesca di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si intendono esclusi le funzioni e i compiti amministrativi previsti dall'articolo 163, comma 3, lettere a) e b),
Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
).
".
Art. 9
Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015
1. Al comma 4 ter dell'articolo 11 della l.r. 22/2015 , le parole: “
di strade
” sono sostituite dalle seguenti: “
di difesa del suolo e di viabilità regionale
”, e dopo la parola: “
reciprocità
” sono inserite le seguenti: “
o per la realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla
l.r. 35/2011 ”.
Art. 10
Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2015 , dopo le parole: “
di cui al comma 5 del medesimo articolo 10.
” sono inserite le seguenti: “
Il decreto di nomina del commissario può prevedere l’assegnazione di personale in avvalimento ai sensi dell’articolo 10, comma 6, a supporto delle attività commissariali.
”.
Art. 11
Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 le parole: "
ed effettivamente in servizio,
" sono soppresse.
2. Alla lettera d) del comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 , le parole: “
le risorse regionali sono attribuite a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;
” sono sostituite dalle seguenti: “
le risorse regionali sono attribuite, fino all’anno 2017, a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall’anno 2018, le risorse regionali sono attribuite a titolo di contributo per l’esercizio delle funzioni nella stessa misura dell’anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell’anno 2017; i medesimi criteri si applicano per l’esercizio delle funzioni che, a norma dell’articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Città metropolitana di Firenze;
”.
3. Al comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 , le parole: “Mediante l’accordo di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Mediante l’accordo di cui al comma 3”.
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
9 bis. Se all’entrata in vigore del presente comma non è stato stipulato l’accordo di cui al comma 3 o intese preliminari per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla stipulazione dell’accordo, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all’ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall’ente subentrante, ferme restando a carico di quest’ultimo le spese per l’utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l’ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l’ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l’ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all’utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni.
”.
Art. 12
Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo
1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale, in relazione a effettive emergenti esigenze organizzative di svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, può procedere al trasferimento di ulteriori unità di personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, per l’esercizio delle funzioni trasferite di cui all’articolo 2 della l.r. 22/2015 , ovvero per l’esercizio di funzioni di supporto di cui all’articolo 7, comma 6, della legge medesima. Le esigenze organizzative sono previamente definite con deliberazione della Giunta regionale. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale, previo esperimento delle medesime procedure degli accordi integrativi di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015 . Il personale può essere trasferito anche se non risulti aver svolto la funzione alla data dell’entrata in vigore della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. Ai trasferimenti di personale di cui al comma 1 si applicano l’articolo 7, comma 7, l’articolo 8, commi 2 e 8, e l’articolo 9, commi 5 e seguenti, della l.r. 22/2015 ; detti trasferimenti sono effettuati nell’ambito della capacità assunzionale derivante dal riordino previsto dalla Sito esternol. 56/2014 e nei limiti delle corrispondenti risorse individuate dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. La deliberazione della Giunta regionale che formalizza l’accordo stabilisce la data del trasferimento; provvede altresì alla modifica dell’allegato D della l.r. 70/2015 , relativamente alla tabella 3 sul costo del personale.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.