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Legge regionale 2 agosto 2017, n. 42

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 9 agosto 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto il titolo V, Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011);


Vista la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011);


Vista la legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70 (Disposizioni in materia di cooperazione finanziaria con gli enti locali, di unioni di comuni e piccoli comuni, e norme di attuazione della legislazione sul riordino delle funzioni. Modifiche alle leggi regionali 68/2011, 22/2015, 70/2015, 9/2016);


Vista la legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 );


Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio;


Considerato quanto segue:


1. Il processo di riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze si conclude, secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2015 , con il trasferimento di beni e di rapporti in corso, mediante gli accordi organizzativi previsti dall’articolo 10, comma 13, della l.r. 22/2015 , ovvero, in mancanza, della disciplina prevista dal comma 16 ter dell’articolo medesimo. Gli accordi sono stati recepiti, per la parte relativa ai beni immobili e ai rapporti onerosi, con l.r. 16/2017 , relativamente alla Città metropolitana di Firenze e alle Province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, residuando quindi da disciplinare la successione nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca;


2. Per la Provincia di Lucca, la Giunta regionale, in assenza dell’intesa tecnica di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2017 , ha dovuto procedere ai sensi dell’articolo 10, comma 16 ter, della stessa l.r. 22/2017 , approvando la deliberazione 3 aprile 2017, n. 326 di proposta dell’accordo, a cui non ha fatto seguito la trasmissione di alcun elemento di valutazione entro il termine di quindici giorni previsto dalla legge;


3. È opportuno comunque riprodurre, anche per la Provincia di Lucca, la disciplina sostanziale già dettata dalla l.r. 16/2017 , con gli adeguamenti del caso;


4. Con la definizione della successione per la Provincia di Lucca, a conclusione del processo legislativo di riordino delle funzioni provinciali, è opportuno operare alcuni interventi normativi, che riguardano il completamento della successione di tutti gli enti locali interessati al riordino, in particolare per chiarire, con disposizione interpretativa, l’esclusione dal riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 163, comma 3, lettere a) e b), Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ); per consentire il più agevole trasferimento di beni mobili, la realizzazione di opere che restano nella competenza degli enti locali, la gestione dei contributi regionali ai comuni capoluoghi e alle unioni, la definizione dei rapporti tra le province, i comuni e le unioni nel caso di mancata stipulazione degli accordi che li riguardano; è altresì opportuno disporre per l’eventuale trasferimento di personale aggiuntivo, nei limiti assunzionali previsti dalla l.r. 70/2015 , nel caso in cui emergano ulteriori effettive esigenze organizzative della Regione per lo svolgimento delle funzioni trasferite;


5. In considerazione dell’urgenza a provvedere agli adempimenti previsti per il trasferimento dei beni e dei rapporti, è opportuno disporre l’entrata in vigore della legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana,;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.