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Legge regionale 2 agosto 2017, n. 42

Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 9 agosto 2017

CAPO III
Disposizioni per la conclusione del processo di riordino
Art. 7
Beni mobili
1. Se alla data del verbale di consegna dei beni mobili di cui agli allegati B e C alla presente legge e agli allegati alle deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10, commi 1, 13 e 16 bis, della l.r. 22/2015 , risultano ulteriori beni mobili da trasferire, al trasferimento della proprietà di detti beni alla Regione a titolo gratuito si provvede direttamente con il verbale di consegna.
Art. 8
Norma di interpretazione autentica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
2 ter. In via di interpretazione autentica, dalle funzioni di caccia e pesca di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo si intendono esclusi le funzioni e i compiti amministrativi previsti dall'articolo 163, comma 3, lettere a) e b),
Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
).
".
Art. 9
Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 22/2015
1. Al comma 4 ter dell'articolo 11 della l.r. 22/2015 , le parole: “
di strade
” sono sostituite dalle seguenti: “
di difesa del suolo e di viabilità regionale
”, e dopo la parola: “
reciprocità
” sono inserite le seguenti: “
o per la realizzazione delle opere di interesse strategico di cui alla
l.r. 35/2011 ”.
Art. 10
Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 bis della l.r. 22/2015 , dopo le parole: “
di cui al comma 5 del medesimo articolo 10.
” sono inserite le seguenti: “
Il decreto di nomina del commissario può prevedere l’assegnazione di personale in avvalimento ai sensi dell’articolo 10, comma 6, a supporto delle attività commissariali.
”.
Art. 11
Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 22/2015
1. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 le parole: "
ed effettivamente in servizio,
" sono soppresse.
2. Alla lettera d) del comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 , le parole: “
le risorse regionali sono attribuite a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino;
” sono sostituite dalle seguenti: “
le risorse regionali sono attribuite, fino all’anno 2017, a condizione che il personale trasferito continui a svolgere in via prevalente le funzioni oggetto di riordino; a decorrere dall’anno 2018, le risorse regionali sono attribuite a titolo di contributo per l’esercizio delle funzioni nella stessa misura dell’anno 2017 e, in caso di riduzione, in proporzione a quelle concesse nell’anno 2017; i medesimi criteri si applicano per l’esercizio delle funzioni che, a norma dell’articolo 5, comma 8, restano nella competenza della Città metropolitana di Firenze;
”.
3. Al comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 , le parole: “Mediante l’accordo di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Mediante l’accordo di cui al comma 3”.
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 13 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:
9 bis. Se all’entrata in vigore del presente comma non è stato stipulato l’accordo di cui al comma 3 o intese preliminari per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, e fino alla stipulazione dell’accordo, la provincia è tenuta a comunicare formalmente all’ente subentrante, entro i successivi quindici giorni, i locali e i beni mobili e strumentali che gli sono messi a disposizione a titolo gratuito affinché detti locali e beni possano essere presi in carico con verbale di consegna e utilizzati in autonomia dall’ente subentrante, ferme restando a carico di quest’ultimo le spese per l’utilizzo. I locali devono essere collocati in edifici di proprietà della provincia o in locazione di questa nel comune in cui operava il personale trasferito, in buono stato conservativo e idonei allo svolgimento delle funzioni del personale medesimo; i beni mobili e strumentali devono corrispondere a quelli previsti dal comma 9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della provincia, l’ente subentrante è tenuto a effettuare il trasferimento del personale presso i locali messi a disposizione, dandone comunicazione alla provincia medesima almeno sette giorni prima; entro la data prevista per il trasferimento del personale, la provincia è tenuta a dotare i locali dei beni individuati. Se l’ente subentrante non provvede nei termini al trasferimento del personale nella sede predisposta dalla provincia e alla presa in carico dei locali e dei beni mobili, si intende che l’ente subentrante rinuncia al trasferimento dei beni mobili e all’utilizzo a titolo gratuito dei locali messi a disposizione dalla provincia, provvedendo autonomamente a quanto necessario per la gestione delle funzioni.
”.
Art. 12
Trasferimento di ulteriore personale a seguito di accordo integrativo
1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2017, la Giunta regionale, in relazione a effettive emergenti esigenze organizzative di svolgimento delle funzioni trasferite alla Regione, può procedere al trasferimento di ulteriori unità di personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, per l’esercizio delle funzioni trasferite di cui all’articolo 2 della l.r. 22/2015 , ovvero per l’esercizio di funzioni di supporto di cui all’articolo 7, comma 6, della legge medesima. Le esigenze organizzative sono previamente definite con deliberazione della Giunta regionale. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi formalizzati con deliberazione della Giunta regionale, previo esperimento delle medesime procedure degli accordi integrativi di cui all’articolo 6, comma 2 bis, della l.r. 22/2015 . Il personale può essere trasferito anche se non risulti aver svolto la funzione alla data dell’entrata in vigore della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
2. Ai trasferimenti di personale di cui al comma 1 si applicano l’articolo 7, comma 7, l’articolo 8, commi 2 e 8, e l’articolo 9, commi 5 e seguenti, della l.r. 22/2015 ; detti trasferimenti sono effettuati nell’ambito della capacità assunzionale derivante dal riordino previsto dalla Sito esternol. 56/2014 e nei limiti delle corrispondenti risorse individuate dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011), senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
3. La deliberazione della Giunta regionale che formalizza l’accordo stabilisce la data del trasferimento; provvede altresì alla modifica dell’allegato D della l.r. 70/2015 , relativamente alla tabella 3 sul costo del personale.
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.