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Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009 , 59/2009 , 55/2011 , 77/2013 , 86/2014 , 82/2015 , 89/2016 e 16/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 4 agosto 2017

Art. 31
Prevenzione del randagismo. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 59/2009
1. Il comma 1 bis dell’articolo 40 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”), è sostituito dal seguente:
1. bis Si prevede di destinare il provento delle sanzioni ad iniziative e campagne contro il randagismo.
”.

Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 25.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.