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Legge regionale 1 agosto 2017, n. 40

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009 , 59/2009 , 55/2011 , 77/2013 , 86/2014 , 82/2015 , 89/2016 e 16/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 4 agosto 2017

Art. 23
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017 e di euro 1.893.571,77 (14)

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 13.

per l’anno 2018, (6)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 25.

la progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale, in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017 ed euro 1.893.571,77 (14)

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 13.

per l’anno 2018, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018. (7)

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 25.


Note del Redattore:

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Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 25.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa..

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 13.

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.