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Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 84/2016 e 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

CAPO III
Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)
Art. 17
Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014
1. La rubrica dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “
Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
1. Gli annessi necessari all’esercizio dell’attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, nonché i manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all’
articolo 34 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della
Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), possono essere realizzati nel territorio rurale di cui all’articolo 64 solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali. La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
”.
3. Nel comma 2 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “
dei manufatti di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola
amatoriale
”.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
2 bis. Oltre a quanto previsto nel comma 2, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici e dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui
al comma 1, al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all’articolo 64 tenendo conto della eventuale necessità di allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei rifiuti.
”.
5. Il comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 disciplina le condizioni a cui è soggetta la realizzazione di annessi per l’esercizio dell’attività agricola e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui al comma 1.
”.
6. Il comma 4 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
4. I manufatti realizzati ai sensi del presente articolo dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell’attività agricola o alla scadenza dell’iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso ogni ATC.
”.
Art. 18
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso non agricola. Modifiche all’articolo 79 della l.r. 65/2014
1. Il comma 3 dell’articolo 79 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. Ove previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali, gli interventi di cui al comma 1 e al comma 2, lettere b), e) ed h), sono ammissibili, senza aumenti di volume, anche al fine di rendere idonei gli edifici alle specifiche esigenze venatorie di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994
.
”.
Art. 19
Regolamento di attuazione contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale. Modifiche all’articolo 84 della l.r. 65/2014
n) le condizioni per la realizzazione di annessi agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78, comma 3.
”.
Art. 20
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire. Modifiche all’articolo 134 della l.r. 65/2014
b bis) installazione dei manufatti per l’attività agricolo amatoriale e per il ricovero di animali domestici, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78;
”.
Art. 21
Opere ed interventi soggetti a SCIA. Modifiche all’articolo 135 della l.r. 65/2014
g) l’installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero di
animali domestici, nonché dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’articolo 78;
”.

Note del Redattore:

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Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.