Art. 4
Zone di rispetto venatorio. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 è inserito il seguente:
“
6 bis. Le zone di rispetto venatorio sono revocate quando nella gestione non sono rispettate le disposizioni di legge o le indicazioni contenute nel piano faunistico-venatorio regionale.
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.