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Legge regionale 28 luglio 2017, n. 37

Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di manufatti per esigenze venatorie. Modifiche alle leggi regionali 3/1994 , 84/2016 e 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 31 luglio 2017

Art. 17
Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014
1. La rubrica dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituita dalla seguente: “
Manufatti per l’attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
1. Gli annessi necessari all’esercizio dell’attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici, nonché i manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui all’
articolo 34 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della
Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), possono essere realizzati nel territorio rurale di cui all’articolo 64 solo nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali. La loro realizzazione è soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 135, oppure a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 134, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 84.
”.
3. Nel comma 2 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “
dei manufatti di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli annessi necessari all'esercizio dell'attività agricola
amatoriale
”.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
2 bis. Oltre a quanto previsto nel comma 2, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali individuano le aree del territorio rurale in cui consentire la realizzazione degli annessi necessari al ricovero di animali domestici e dei manufatti per l’esercizio dell’attività venatoria di cui
al comma 1, al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, dettando specifiche disposizioni per le diverse aree come definite all’articolo 64 tenendo conto della eventuale necessità di allacciamento alle reti elettriche, idriche e di smaltimento dei rifiuti.
”.
5. Il comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 84 disciplina le condizioni a cui è soggetta la realizzazione di annessi per l’esercizio dell’attività agricola e per il ricovero di animali domestici da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, nonché dei manufatti per l'esercizio dell'attività venatoria di cui al comma 1.
”.
6. Il comma 4 dell'articolo 78 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
4. I manufatti realizzati ai sensi del presente articolo dopo l’entrata in vigore della presente legge non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono e devono essere rimossi al cessare dell’attività agricola o alla scadenza dell’iscrizione della squadra nel registro delle squadre di caccia al cinghiale istituito presso ogni ATC.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.