Art. 12
Violazioni amministrative - Sanzioni pecuniarie. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
1. Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente:
“
r bis) sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ogni capo appartenente alla specie beccaccia (Scolopax rusticola) abbattuto al di fuori dei periodi, degli orari e delle modalità espressamente indicate nel calendario venatorio e nel regolamento regionale. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata.
”.Note del Redattore:
Le parole “e provvede al recupero dello stesso” sono state soppresse con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 72 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.